Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
(GU n.153 del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita',
alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente de
tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e
ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune
di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un
lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di
flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con
riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la
disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un
procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione
delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle
persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali
degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita
economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del
posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali
in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di
migliorare il processo competitivo delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e
delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti
sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema
permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di
trattamento nonche' sugli effetti determinati dalle diverse misure
sulle dinamiche intergenerazionali. Dagli esiti del monitoraggio e
della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per
l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e
degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in
generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali
anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e
del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed
e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non
espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in
cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno»
e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha
l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che
il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di
un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi
del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le
specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente,
operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo
periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e
in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad
ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i
medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del
presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le figure professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte
del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di
apprendistato".
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza
anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78. (9)
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di
richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono
soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro
il venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con
modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
al 1° gennaio 2014.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o
ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che la regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili
svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o
della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalita' che possono essere
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore
nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel
senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto
con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una
prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano,
limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati
individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui
all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in
essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni»
sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte
le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013.
34. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)).
35. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)).
36. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)).
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e'
sostituita dalla seguente: «centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore
interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato
dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da
un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si
conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal
giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere
sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita'
sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di
cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che
sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La
presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito
dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non
potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza
alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura
dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura
legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata
contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo
esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi
afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro
con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto
comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma
del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di
giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato i
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari,
trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di
quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito
territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo
periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di
giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza
deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e
del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da
depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il
giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i
successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi
dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro
dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da
depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in
primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai
commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La
corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno,
termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a
64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle
udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ovvero minori entrate.
LEGGE FORNERO - LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
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